lunedì 9 febbraio 2015

Imu su terreni agricoli montani: le regole operative

I soggetti passivi tenuti al pagamento dell’Imu per i terreni agricoli ovvero di collina in comuni montani in base alle disposizioni contenute nel dm 28 novembre 2014 nonché alla luce del recente dl n. 4 del 24 gennaio 2015 devono versare l’Imu, eventualmente, dovuta per l’anno 2014 in un’unica rata entro il 10 febbraio 2015.
Si ricorda che il dl n. 4 del 24 gennaio 2014 ha stabilito che l’esenzione Imu disciplinata dall’art. 7, 1° comma, lett. h), del D.Lgs. n. 504/1992 torna applicabile:
--> ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat (si veda elenco comuni italiani dal 1° gennaio 2015);
--> ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.

Per l’individuazione dei terreni montani esenti da Imu si deve fare riferimento all’elenco Istat prendendo a riferimento la codifica data dall’Istat al suo territorio (colonna S), laddove gli stessi sono individuati come:

--> totalmente montani (lettera T);

--> parzialmente montani (lettera P);

--> non montani (acronimo NM).

Conseguentemente:
i terreni agricoli e quelli non coltivati situati in comuni montani (lettera T) sono sempre esenti dall’Imu, indipendentemente dalla qualifica del soggetto che li possiede ovvero conduce;
quelli ubicati in comuni parzialmente montani (lettera P) sono esenti solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;quelli ubicati nei comuni non montani (acronimo NM) sono invece sempre soggetti ad Imu, indipendentemente dalla qualifica del soggetto che li possiede ovvero conduce.
Per l’anno 2014 è stata prevista una clausola di salvaguardia, infatti, per tale anno non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano considerati esenti in base a quanto previsto dal dm 28 novembre 2014 e che sono invece imponibili per effetto dell’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal DL n. 4/2015.
Ne consegue che per l’anno 2014, ad esempio i terreni agricoli in Comuni classificati come non montani (codice “NM”) che in base alle disposizioni contenute nel dl n. 4/2015 sarebbero assoggettati all’Imu, rimangono comunque esenti dall’imposta ai sensi del dm 28 novembre 2014 nel caso in cui gli stessi siano ubicati in Comuni con altitudine superiore a 600 metri.
Infine, si fa presente che per il 2014 il dl n. 4/2015 ha confermato l’esenzione per i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina.


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