mercoledì 9 marzo 2016

Come leggere l’etichetta dell’olio di oliva evitando le frodi

Dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento europeo 1169/2011, che disciplina le etichette alimentari in generale e per il settore oleario rende obbligatorie alcune informazioni riguardanti il prodotto e le modalità di inserimento in etichetta.
Il CRA (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura) per facilitare il consumatore ha pubblicato una guida per leggere le etichette di olio e vino.
Partendo dal presupposto che le etichette devono essere chiare, leggibili e indelebili, cerchiamo di fare chiarezza e spiegare cosa dobbiamo o possiamo trovare sulle confezioni di olio e come dobbiamo leggere tali indicazioni.

Leggere etichetta dell'olio

Indicazioni obbligatorie

Tra le informazioni che il produttore o confezionatore inserisce in etichetta, ve ne sono diverse obbligatorie:

DENOMINAZIONE DI VENDITA:
- olio extra vergine di oliva è la denominazione per olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e solo mediante procedimenti meccanici;
- olio di oliva vergine per olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e solo mediante procedimenti meccanici ma non di categoria superiore;
- olio di oliva composto da oli raffinati e da oli di oliva vergini per olio contenente oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione insieme ad oli ottenuti direttamente dalle olive;
- olio di sansa di oliva per olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione della sansa, cioè il prodotto ottenuto dal processo di estrazione dell’olio d’oliva e composto dalle buccette, dai residui della polpa e dai frammenti di nocciolino.
- la designazione dell’origine obbligatoria solo sull’etichetta dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine:
- indica il Paese di provenienza, che può essere uno stato Membro della UE o uno Stato extracomunitario o l’intera Unione Europea;
- può essere rappresentata anche da una denominazione di origine protetta o da una indicazione geografica protetta (DOP e IGP) e deve corrispondere alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio;
Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo, diverso da quello in cui è situato il frantoio, la designazione dell’origine deve esplicitare la dicitura: Olio extra vergine o vergine di oliva, ottenuto nell’Unione (o nome del paese dell’unione) da olive raccolte nell’Unione (o nome del paese dell’Unione).
- nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nell’Unione Europea (prodotto imbottigliato da… / prodotto da… / prodotto e imbottigliato da … / confezionato da … / distribuito da…).
- termine minimo di conservazione, che è fissato in 18 mesi ed è determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell’Unione europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità;
- deve essere dichiarata in unità di volume la quantità netta;
- da dicembre 2016 diventerà obbligatoria anche l’etichetta nutrizionale, cioè l’insieme di informazioni sulla quantità di energia e di nutrienti presenti negli alimenti;
- solitamente accanto alla quantità viene inserita anche l’indicazione metrologica, che serve a dimostrare che l’impresa confezionatrice ha seguito, per l’accertamento della quantità contenuta nella confezione, le regole previste dalla normativa cogente, che ne stabiliscono anche la forma e le dimensioni;
- una serie di numeri preceduta dalla lettera L indica il lotto, cioè l’insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche;
- la modalità di conservazione: solitamente la dicitura è conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e di calore, poichè un olio per mantenere inalterate le sue caratteristiche deve esser conservato al riparo dalla luce e dalle brusche variazioni di temperatura;
- è indicazione obbligatoria per la normativa italiana anche la sede dello stabilimento  di produzione o confezionamento;

- ultima non per importanza l’indicazione ecologica, cioè indicazioni o simboli per lo smaltimento ecologico del contenitore;

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