martedì 2 maggio 2017

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali, costi a carico del datore

Con l'approssimarsi della campagna estiva, le imprese agricole devono prestare attenzione a quanto stabilito dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali.

La disciplina è complessa e rappresenta un onere non indifferente per aziende, che già debbono fare i conti con costi medi più alti rispetto a quelli delle imprese di molti Paesi concorrenti che producono e vendono i medesimi prodotti. Chiediamo all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese, un chiarimento sulla disciplina in questione.

"In linea di principio - esordisce l'avvocato - per quanto disposto dallo Statuto dei lavoratori, il datore di lavoro può far accertare l'idoneità al lavoro del dipendente solo agli Enti pubblici preposti. Costituiscono eccezione le visite mediche pre-assuntive e quelle periodiche quando è prescritta la sorveglianza sanitaria. Tale sorveglianza è attuata attraverso il Medico Competente (MC). Questi è tenuto a valutare la compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi, eventuali stati d'iper-suscettibilità individuale e l'efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.

FP (FreshPlaza): Quali sono i casi in cui è prescritta?
GR (Gualtiero Roveda): La sorveglianza è imposta quando i lavoratori sono esposti a rischi di natura fisica (es.: rumori o vibrazioni), chimica (es.: presenza di un rischio residuo derivante dall'uso di fitofarmaci), biologica (es.: utilizzo di preparati microbici per la difesa delle piante), alla movimentazione manuale dei carichi e addetti ai videoterminali. E' anche obbligatoria quando, pur non essendo prevista, è richiesta dal lavoratore e il medico la ritenga correlata ai rischi professionali.

FP: E' facile capire quando scatta l'obbligo?
GR: In alcuni casi è facile rilevare l'esistenza dell'obbligo, in quanto lo stesso è legato alla semplice presenza di un fattore di rischio, come nel caso ad esempio di una mansione che richieda la movimentazione manuale di carichi pesanti. In altri, no: l'obbligo emerge dalla valutazione della situazione di rischio e sussiste solo se il grado di esposizione è tale da richiedere, come misura di prevenzione aggiuntiva, la sorveglianza sanitaria. In pratica non è sempre facile definire in modo inequivoco la sussistenza o meno dell'obbligo, soprattutto in presenza di mansioni che espongono a una molteplicità di fattori di rischio ma di bassa consistenza.

FP: E' obbligatoria la visita medica all'atto dell'assunzione di un lavoratore?
GR: Sì, se l'assunzione è effettuata per una mansione sottoposta a sorveglianza sanitaria. Al datore di lavoro è lasciata solo la possibilità di scegliere se eseguirla prima o contestualmente all'assunzione. Per alcune lavorazioni è, tuttavia, sempre obbligatoria, come nel caso degli addetti alla manipolazione alimenti e bevande, degli autisti e dei lavori pericolosi.
FP: C'è una procedura semplificata per i lavoratori stagionali?
GR: Sì. A condizione, però, che svolgano presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali e non addetti a lavorazioni con rischi specifici. Se, invece, sono addetti a compiti che comportano esposizione a rischi specifici, deve essere garantita loro l'effettuazione della normale sorveglianza sanitaria. Per agevolare l'adempimento è previsto che gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore, nazionali o territoriali, possano effettuare convenzioni con le Asl. In questo caso il medico competente non è tenuto a effettuare la visita degli ambienti di lavoro per le lavorazioni agricole di riferimento e il giudizio di idoneità opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro per cui opera la convenzione.

FP: Se in base alla Valutazione dei Rischi per la mansione specifica non sono previsti rischi particolari la visita può essere omessa?
GR: Se non è prevista sorveglianza sanitaria, non si può effettuare né visita preventiva, né periodica.

FP: Se per la mansione sono, invece, stati rilevati rischi specifici?
GR: Allora deve essere effettuata la visita preventiva pre-assuntiva. Il costo della sorveglianza sanitaria, comprendente gli eventuali, necessari accertamenti mirati, è a carico del datore di lavoro e non deve comportare alcun aggravio di costi per i lavoratori.

FP: Qual è il periodo di validità della visita medica?
GR: Per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria la periodicità degli accertamenti è generalmente annuale, salvo diversa specifica previsione o indicazione del medico competente. Per gli stagionali di cui abbiamo detto, la visita ha invece validità biennale: il lavoratore, dichiarato idoneo al termine della visita medica preventiva, può prestare la sua opera senza la necessità di ulteriori accertamenti sanitari, svolgendo un'attività stagionale. Ovviamente l'effettuazione e l'esito della visita medica deve risultare da apposita certificazione che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire.

FP: Le Organizzazioni dei lavoratori spesso denunciano che l'obbligo in questione non è sempre osservato.
GR: Il problema è complesso. Vi sono costi da sostenere e rilevanti ostacoli di tipo organizzativo, dovuti alla presenza di grandi numeri di lavoratori concentrati in brevi periodi temporali. E' necessario semplificare il sistema. A mio avviso dovrebbe prevedersi che sia il lavoratore ad attivarsi per tempo per ottenere, dal proprio medico di base o dall'ASL, il certificato d'idoneità per le mansioni più diffuse nell'annata agricola, con il relativo costo posto a carico della collettività. Ciò sia per distribuire in un maggior arco temporale l'incombente, sia per non far ricadere sull'azienda agricola, prima datrice di lavoro, l'onere di un adempimento che alla fine è d'interesse super-individuale.

Intervista tratta da Freshplaza

Autore: Cristiano Riciputi

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