martedì 6 giugno 2017

Chiarimenti inerenti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori occasionali

Con l’avvio dell’attività di acinellatura presso i vigneti di uva da tavola, si pone ancora con maggiore rilevanza la questione inerente la sorveglianza sanitaria (visite mediche) dei lavoratori impiegati. Diversi quesiti mi sono stati rivolti dai datori di lavoro, a riguardo. Ribadisco quanto già detto in altre occasioni. Il Medico Competente è una figura professionale che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 comma 1 D.Lgs. 81/08: tra questi, “specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica”. Dunque, nessun altro medico, che non abbia i requisiti, può svolgere ruolo di Medico Competente e rilasciare idoneità sanitaria alla mansione, a seguito di visita medica. Tra gli obblighi del Medico Competente, di cui all’art. 25 comma 1 lett. l), vi è la visita dei luoghi di lavoro (con cadenza almeno annuale), al fine di conoscerne i rischi presenti, e meglio coadiuvare il datore di lavoro nella Valutazione dei Rischi (e redazione del DVR). Questo spiega il fatto che il Medico Competente deve essere nominato dal datore di lavoro e, lo stesso Medico fa parte dell’organigramma della Sicurezza aziendale. In capo al datore di lavoro, oltre a tutte le altre responsabilità, vi è la “culpa in eligendo”, cioè la nomina di persone capaci e competenti nei rispettivi ruoli e, la “culpa in vigilando”, ovvero vigilare sempre sull’operato dei suoi sottoposti (comprese le figure professionali che si occupano di Sicurezza in azienda). Le visite mediche (art. 41 D.Lgs. 81/08) sono riferite all’azienda presso cui il lavoratore opera, non possono essere intestate al lavoratore (altrimenti è come se si ripristina il “famoso” Libretto Sanitario, ormai abolito). Il principio per cui le visite mediche sono intestate all’azienda sta nel fatto che il Medico Competente, appositamente nominato, visitando i luoghi di lavoro dell’azienda stessa e conoscendo i rischi legati alle mansioni svolte dal lavoratore, possa rilasciare idoneità sanitaria al lavoratore per quell’azienda per cui il Medico è stato nominato.

Ing. Giuseppe Cacucci

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