martedì 12 settembre 2017

Formazione dei lavoratori: n.3898/2017

La Sentenza n. 3898 del 27/01/2017 della Sez. III Corte di Cassazione esamina il “ruolo” dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, ossia l’Accordo che definisce i percorsi minimi formativi dei lavoratori. L’emanazione dell’Accordo è richiamata al comma 2 dell’art. 37 DLgs n. 81/08 e, tale Accordo definisce corsi di formazione della durata di 8-12-16 ore per i lavoratori, a seconda della Classe di Rischio (ATECO 2002-2007) dell’attività lavorativa che svolgono. L’Accordo prevede che la formazione sia aggiornata per 6 ore ogni 5 anni. La Corte di Cassazione ha chiarito che attraverso l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (con la collaborazione anche delle parti sociali) sono stati determinati gli “standard minimi ed uniformi su tutto il territorio nazionale della formazione dei lavoratori”. La Corte di Cassazione sottolinea un altro aspetto importante: “la funzione delle intese (ossia dell’Accordo) è quella di assicurare un livello minimo di affidabilità della formazione, in maniera da salvaguardare in concreto la sicurezza nei luoghi di lavoro con una presunzione di adeguatezza e sufficienza dell’offerta formativa in tal modo garantita (così come sancito all’art. 37 DLgs n. 81/08), cosicchè il Datore di Lavoro, che avesse impartito una formazione secondo le linee tracciate dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, può ritenersi esonerato, salvo prova contraria, da qualsiasi responsabilità a riguardo”. La Cassazione aggiunge che “l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 svolge una funzione meramente processuale riservata al piano probatorio”.
A mio modesto parere, la Sentenza n. 3898 chiarisce alcuni dubbi che i Datori di Lavoro mi hanno sollevato riguardo la formazione dei dipendenti, specialmente nel Settore Agricolo. Più volte, è stato sottolineato come la “dinamicità” del settore, in termini anche di ricambio di manodopera (lavoratori assunti, che prestano opera per 2-3 giorni, per poi cambiare azienda agricola), rende particolarmente critico l’adempimento all’obbligo del DL di garantire una formazione “sufficiente ed adeguata” ai propri dipendenti. In particolare, se si pensa al fatto che l’Agricoltura è inserita nella Classe di Rischio “Medio”, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 è stabilito che il percorso formativo minimo dei lavoratori è di 12 ore. Spesso accade, però, che garantire tale formazione sia “impossibile” per i seguenti motivi:
- non tutti i lavoratori partecipano ai corsi di formazione aventi tale durata;
- non vi è il tempo materiale per avviare e concludere il percorso formativo delle 12 ore, dal momento che i lavoratori “migrano”, in breve tempo, da un’azienda agricola all’altra;
- alcune lavorazioni, effettivamente, non necessitano di una formazione così “corposa”.
Vero è che l’Interpello n. 11/2013 chiarisce che la formazione, per essere “sufficiente ed adeguata” deve riferirsi ai rischi cui concretamente è esposto il lavoratore, indipendentemente dal Codice ATECO di appartenenza del settore lavorativo.
Dunque, a quanto sancito dall’Interpello (n. 11/2013) si aggiunge quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.
Il DL che garantisce una formazione, ai braccianti agricoli, di almeno 12 ore (così come previsto dall’Accordo) può ritenersi esonerato (salvo prova contraria) da responsabilità che possano essere legate alla “qualità” della formazione, fermo restando che per quanto concerne la formazione specifica, il DL garantisca una formazione che sia effettivamente calibrata sui rischi aziendali e che tenga conto dell’evoluzione tecnica e tecnologica.
Ma allora, non è detto che un DL debba obbligatoriamente garantire una formazione di 12 ore ai propri dipendenti, qualora ritenga sufficiente ed adeguata un corso di formazione della durata di un’ora. Ovvio che se a causa della scarsa formazione impartita (1 ora anziché 12) accade un incidente sul lavoro, durante il procedimento probatorio, si dovrà prendere in considerazione il “non rispetto” di quanto sancito nell’Accordo del 21/12/2011.
Se così fosse, il DL di un’azienda agricola ha la facoltà di decidere quante ore di formazione garantire al proprio dipendente (1-2-3 …. ore, ecc), in base alla Valutazione dei Rischi, assumendosi in pieno la responsabilità della “qualità” della formazione stessa.
Se così fosse, si potrebbe effettivamente garantire una formazione che sia, in primis effettivamente calibrata e riferita ai rischi dell’attività lavorativa, ma soprattutto una formazione che sia rispondente alla realtà del settore: fare formazione ai braccianti, spesso assunti il giorno precedente, un’ora prima che siano adibiti alla mansione è più efficacie e rispondente alla realtà di una formazione, che solo su carta, risulta essere di 12 ore.
Ing. Giuseppe Cacucci


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