giovedì 14 settembre 2017

La formazione dei lavoratori: il ruolo paritetici

Il Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs n. 81/08, è obbligato a garantire la formazione ai lavoratori dipendenti. Il comma 12 dell’art. 37 sancisce che “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI PARITETICI, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.
La mancata collaborazione con gli Organismi non è sanzionata, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 81/08.
Innanzitutto, così come specificato nella Circolare del Ministero del Lavoro del 29/07/2011 n. 20, occorre chiarire che gli Organismi Paritetici si costituiscono “a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative” nell’ambito dei sistema contrattuale di riferimento. Dunque, continua la Circolare n. 20/2011, “IL DATORE DI LAVORO È TENUTO A CHIEDERE TALE COLLABORAZIONE unicamente agli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’azienda, in possesso dei requisiti di legge” e, sempre che, tali organismi operino nel settore di riferimento e non in diverso settore e che lo stesso organismo sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico.
Il Punto 12.10 dell’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 apporta una modifica alla Nota in Premessa dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (che disciplina i percorsi formativi dei lavoratori), stabilendo che “I CORSI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI VANNO REALIZZATI PREVIA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE AGLI ORGANISMI PARITETICI, OVE ESISTENTI SIA NEL TERRITORIO CHE NEL SETTORE NEL QUALE OPERA L’AZIENDA”. La Nota precisa che “in mancanza (degli Organismi Paritetici), il DL provvede alla pianificazione e realizzazione dell’attività di formazione. Se l’Organismo Paritetico dà riscontro alla richiesta di collaborazione, si deve tenere conto delle sue indicazioni in fase di pianificazione e realizzazione della formazione. IL DL PROCEDE AUTONOMAMENTE ALLA PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SE NON RICEVE RISPOSTA DAGLI ORGANISMI PARITETICI, ENTRO 15 GIORNI”.
Se si contestualizza, quanto sopra detto, al SETTORE AGRICOLO, ancora una volta si riscontrano le “criticità” derivanti dall’applicazione delle norme in materia di formazione dei lavoratori. Assodato che l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 (punto 12.10) sopprime i riferimenti agli Enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli Organismi Paritetici alla formazione” dell’Accordo S-R del 21/12/2011, e considerando che attualmente in Puglia (al sottoscritto risulta questo) sia costituito solo ed esclusivamente l’Ente Bilaterale per il settore agricolo, si può pensare dunque che, il Datore di Lavoro di un’azienda agricola non sia tenuto a pianificare e realizzare i corsi di formazione dei lavoratori in collaborazione con l’Ente. L'Ente Bilaterale entra in gioco nella formazione dei lavoratori "stagionali" (DI 27/03/2013).
Se invece si fosse costituito o si costituisse l’Organismo Paritetico per il settore agricolo, allora il DL dovrebbe richiederne la per pianificare e realizzare la formazione dei lavoratori. A quel punto, il Datore dovrà attendere 15 giorni, scaduti i quali, se non avrà ricevuto risposta dall’Organismo, potrà procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione della formazione (sentito il parere del RLS, se eletto, e ove il DL svolga ruolo di RSPP; in caso contrario dovrà rivolgersi ad un soggetto formatore qualificato).
Come più volte detto, nel settore agricolo, l’assunzione di manodopera è estremamente “dinamica” (ricambi di manodopera continui, con “migrazioni” da un’azienda all’altra, nel breve periodo) e questo, oltre a rendere non semplice il compito di formare i lavoratori, rende poco fattibile l’obbligo di richiesta di collaborazione con l’Organismo Paritetico. Teoricamente se esistesse l’Organismo, il DL dovrebbe attendere la risposta dallo stesso e solo dopo 15 giorni, in mancanza di riscontro, avviare il percorso formativo: ma la formazione dei lavoratori non dovrebbe essere contestuale all’assunzione (art. 37 comma 1) ? Trascorsi i 15 giorni, il lavoratore che avrebbe dovuto essere formato in collaborazione con l’Organismo Paritetico, ha già smesso di lavorare per l’azienda richiedente. Dunque, se per altri settori, la collaborazione con l’Organismo Paritetico è effettivamente attuabile, per il settore agricolo (a mio modesto parere) non lo è. Questo aspetto, si somma ad altri che sottolineano come il Settore Agricolo debba essere necessariamente disciplinato da provvedimenti ad hoc, che non vadano a sminuire la Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, anzi ne aumentino l’efficacia, proprio perché terrebbero conto delle sfaccettature del settore. La Sicurezza in Agricoltura non può e non deve essere trascurata o bistrattata (anche alla luce dei dati INAIL che vedono un decremento degli infortuni nel settore) ma, deve essere “incoraggiata”; i Datori di Lavoro devono essere sensibilizzati alle tematiche e guidati da normative chiare e “rispondenti alla realtà”.

Ing. Giuseppe Cacucci

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