giovedì 5 ottobre 2017

Obbligo per il datore di lavoro della comunicazione di infortunio sul lavoro

L’art. 18 comma 1 lett. r) D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il Datore di Lavoro a “comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni”. Per la violazione di tale obbligo è prevista sanzione da 548,00 € a 1.972,80 €, per la mancata comunicazione di infortuni “brevi” (cioè inferiori a 3 giorni); è prevista sanzione da 1.096,00 € a 4.932,00 € per mancata comunicazione degli infortuni superiori ai tre giorni. L’obbligo di comunicazione, ai soli fini statistici, degli infortuni “brevi”, scatterà a partire dal 12 ottobre 2017, così come previsto dal DM 183/2016, che ha visto prorogato il termine tramite il Decreto Milleproroghe.

Ing. Giuseppe Cacucci

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