venerdì 15 dicembre 2017

PAC, approvata la riforma di medio termine: nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2018

È stata approvata, lo scorso 12 dicembre, la riforma di medio termine della PAC, in seguito all’adozione da parte del Consiglio UE e dell’Europarlamento della parte del Regolamento omnibus relativa all’agricoltura e allo sviluppo rurale.



Le nuove regole, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2018, mirano anzitutto a rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori, consentendo a tutte le organizzazioni di produttori di pianificare la produzione e negoziare contratti di fornitura per conto dei loro membri. Per la prima volta, inoltre, viene riconosciuto agli agricoltori il diritto di chiedere un contratto scritto, salvo che la transazione non avvenga con le piccole e medie imprese.



Per quanto riguarda gli strumenti di gestione del rischio, la soglia relativa al calo della produzione applicabile per le assicurazioni agevolate viene ridotta dal 30% al 20%, mentre la percentuale massima del sostegno pubblico sale dal 65% al 70%. Le stesse variazioni riguardano anche i fondi di mutualizzazione per le epizozie e i rischi ambientali e lo strumento di stabilizzazione del reddito (Income Stabilization Tool-IST). In quest’ultimo caso, l’abbassamento della soglia al 20% è previsto esclusivamente per gli IST di natura settoriale.



Le nuove regole della PAC rendono più facile l’applicazione, per amministrazioni nazionali e aziende, del cosiddetto “greening”, il pagamento verde obbligatorio che vincola il 30% del sostegno al reddito degli agricoltori.



Viene introdotta anche introdotta una maggiore flessibilità sulla definizione di “agricoltore attivo” da parte degli Stati membri, con la possibilità di impiegare solo uno o due dei tre criteri previsti a livello UE.



Sempre in tema di flessibilità, agli Stati membri è consentito adeguare il sostegno nell’ambito della PAC alle loro esigenze specifiche, rivedendo la decisione di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti ai Programmi di sviluppo rurale (e viceversa), ed effettuando il riesame annuale delle loro decisioni sul sostegno accoppiato.

Allo scopo di favorire il ricambio generazionale, sono previsti maggiori incentivi per i giovani agricoltori, con un aumento dal 25% al 50% dei pagamenti supplementari e con la garanzia che tutti i giovani agricoltori possano beneficiare interamente del periodo quinquennale di assegnazione per questi pagamenti, indipendentemente da quando ne facciano richiesta entro i primi cinque anni del loro insediamento.



Per rendere più tempestivo il sostegno comunitario in caso di interventi di emergenza dovuti a calamità naturali e di cambiamento brusco e significativo delle condizioni socio-economiche di uno Stato membro o di una regione, si stabilisce che le spese conseguenti siano ammissibili a decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento, quindi anche prima della presentazione della modifica del relativo Programma di sviluppo rurale.



(© Osservatorio AGR)



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