martedì 5 dicembre 2017

Reati agroalimentari: il Consiglio dei Ministri approva disegno di legge che aggiorna la normativa

 Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che riforma la disciplina dei reati agroalimentari, recependo quanto prodotto dalla Commissione ministeriale appositamente costituita nel 2015 e presieduta dall’ex magistrato Giancarlo Caselli.
Il provvedimento innova le disposizioni del codice penale riguardanti tanto la tutela della salute pubblica quanto la tutela penale dell’economia e punta ad adeguare un quadro normativo ormai obsoleto.

L’intervento legislativo viene incentrato sul consumatore finale e si propone, da un lato, di delimitare la categoria dei reati di pericolo contro la salute pubblica, dall’altro, di rielaborare il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con particolare attenzione alle organizzazioni complesse e alla responsabilità delle persone giuridiche, divenute ormai il principale referente criminologico.

Vengono perciò introdotti nuovi reati come “l’omesso ritiro di sostanze alimentari pericolose” dal mercato, quando ciò possa arrecare lesioni gravi o morte e quando da tali condotte possa derivare un pericolo per la salute pubblica, o il “disastro sanitario”. Quest’ultimo, punito con la reclusione fino a diciotto anni, ha luogo nei casi di avvelenamento, contaminazione o corruzione di acque o sostanze alimentari con possibile diffusione di pericoli per l’utente.

Nasce, inoltre, il reato di “agropirateria”, che punisce la vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi segni distintivi o da marchi di qualità (Dop e Igp) contraffatti e prevede delle aggravanti in caso di falsi documenti di trasporto o simulazione del metodo di produzione biologica.

Il disegno di legge, infine, estende i casi di responsabilità amministrativa anche alle persone giuridiche, come strumento di prevenzione dei reati alimentari, prevedendo nel contempo modelli di organizzazione delle imprese che facilitino l’adempimento degli obblighi relativi.

Per quanto riguarda le sanzioni, in generale si prevedono pene detentive dai due ai sette anni e multe dai 15mila ai 100mila euro. Vengono previste anche pene accessorie, come l’interdizione temporanea dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese, nonché il divieto di qualsiasi azione, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria.

Le sanzioni possono comunque essere ridotte in misura significativa nel caso in cui il colpevole si sia adoperato per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto, nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione degli strumenti utilizzati per la commissione della frode.

(© Osservatorio AGR)


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