mercoledì 20 dicembre 2017

Xylella Fastidiosa importanti aggiornamenti

In data 16 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2352 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa".

Tale modifica è stata definita per garantire un approccio più efficace ed impedire l'ulteriore introduzione e diffusione del batterio.

I contenuti presenti sono stati oggetto di riflessione e confronto tra le rappresentanze dei produttori e le Autorità di controllo.


Si riportano dunque gli aspetti della nuova normativa maggiormente interessanti:


- ispezioni nella zona cuscinetto basate su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto;

- riduzione della larghezza della zona cuscinetto intorno alla zona infetta da 10 km a 5 km in tutti i casi in cui la zona delimitata sia stata definita ai fini dell'eradicazione. La larghezza rimane di 10 km nel caso di zone delimitate definite ai fini del contenimento, a causa della necessità di adottare un approccio più precauzionale data la presenza più estesa dell'organismo specificato in tali zone delimitate;

- In presenza di determinate condizioni che garantiscono la non ulteriore diffusione dell'organismo specificato, la rimozione immediata delle piante infette e un adeguato monitoraggio della situazione, riduzione della zona cuscinetto a 1 km. In questo caso è consentita la revoca della delimitazione di una zona dopo 12 mesi dalla sua definizione qualora venga adottato uno schema di campionamento intensivo per garantire l'assenza dell'organismo specificato in tale zona;

- non definizione  di una zona delimitata qualora l'organismo specificato sia stato rilevato in un sito con comprovata protezione fisica contro i vettori;

- possibilità per lo Stato Membro di autorizzare l'impianto di alcune o tutte le piante ospiti nelle zone infette soggette a misure di contenimento e situate al di fuori della zona di 20 km adiacente alla zona cuscinetto. In tal caso si dovranno privilegiare le piante appartenenti a varietà valutate tolleranti o resistenti all'organismo specificato, allo scopo di ridurre il livello di inoculo batterico nelle rispettive zone;


- autorizzazione allo spostamento delle piante specificate dai siti di produzione circondati da una zona larga 100 m che è stata soggetta a ispezioni due volte l'anno e in cui tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato o che presentavano sintomi sono state immediatemente rimosse e tale rimozione è stata preceduta dall'applicazione di adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato;

- Poiché le specie Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europaea, Polygala myrtifolia e Prunus dulcis sono risultate periodicamente infette dall'organismo specificato e possono quindi facilitare la diffusione della malattia, sono soggette a ispezione annuale oltre che campionamento e analisi volte a confermare l'assenza dell'organismo specificato;

- Gli operatori professionali che forniscono/ricevono specie di Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europaea, Polygala myrtifolia e Prunus dulcis che non sono mai state coltivate all'interno di una zona delimitata, devono dotarsi di un registro delle partite fornite/ricevute e lo conservano per tre anni;


- Al fine di consentire agli operatori professionali e agli organismi ufficiali responsabili di adattarsi alle nuove prescrizioni concernenti lo spostamento di piante appartenenti alle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., e Prunus dulcis, la rispettiva disposizione si applica a decorrere dal 1° marzo 2018

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