mercoledì 10 gennaio 2018

Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Con circolare n. 85 dell’11 maggio 2017 sono state fornite le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’esonero contributivo previsto, in favore dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), dall’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.



Al paragrafo 1 (“Destinatari del beneficio”), sono stati descritti i requisiti per l’ammissione al beneficio. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito al requisito delle “nuove iscrizioni nella previdenza agricola”, contenuto nell’art. 1, commi 344, della legge in oggetto.



L’individuazione del citato requisito di nuova iscrizione nella previdenza agricola è correlata alla esplicita finalità della norma, che è quella di promuovere nuove forme di imprenditoria in agricoltura, circoscritta, per espressa previsione di legge, ai coltivatori e agli imprenditori professionali con età inferiore ai quaranta anni.



In merito, non si è reso necessario dare disposizioni attuative per le fattispecie caratterizzate da nuove iscrizioni di soggetti non appartenenti a nuclei CD già esistenti, i quali rientrano indubbiamente nella previsione normativa di applicazione dell’esonero.



Per i casi, invece, di derivazione da un nucleo preesistente, la circolare n. 85 ha previsto che si accerterà “…il nucleo del coltivatore diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti”.



Alla luce del contesto normativo di cui sopra, si reputa opportuno chiarire che tale condizione, per la quale il nucleo non debba essere composto dai medesimi soggetti, èda intendersi soddisfatta, ai fini della concessione dell’esonero contributivo, con la positiva verifica del requisito della mancata precedente iscrizione esclusivamente per il c.d. capo nucleo coltivatore diretto.



In tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, con il parere n. 6811 del 3 ottobre 2017, ha precisato, inoltre, che “non rileva, ai fini civilistici e ai fini della norma citata (art. 1, commi 344 e 345, legge 11/2/2016), la circostanza che antecedentemente i medesimi soggetti siano già stati iscritti in qualità di semplici collaboratori componenti di un nucleo preesistente”.



Va considerato, inoltre, che si è in presenza di nuova forma imprenditoriale agricola anche quando il cambiamento ricade sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull’allevamento del bestiame e attività connesse, stante la definizione dell’imprenditore di cui all’art. 2135 c.c.



Pertanto, si precisa, ad integrazione della circolare n. 85/2017, che il requisito per l’applicazione dell’esonero sussiste in tutti i casi in cui alla nuova iscrizione del coltivatore o IAP con età inferiore ai quaranta anni sia riconducibile un’innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente.



            Il Direttore Generale          

            Gabriella Di Michele

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