martedì 9 gennaio 2018

La valutazione dei rischi prescinde dalla classe di rischio …. La parola all’ing. Cacucci

La Valutazione dei Rischi (VdR) per la Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori dipendenti è un obbligo (indelegabile) per il Datore di Lavoro (art. 17 D.Lgs. n. 81/08) ed in particolar modo, la VdR di TUTTI I RISCHI presenti sul luogo di lavoro (art. 28 comma 1) a cui fa seguito la redazione del DVR. Per la VdR, il Datore è coadiuvato dal Medico Competente (nominato per l’azienda) e dal RSPP (ruolo che può essere ricoperto dallo stesso DL, a patto che siano rispettate determinate condizioni). La VdR prescinde dalla Classe di Rischio (ATECO 2007) cui fa riferimento la tipologia di attività dell’azienda, anche perchè è errato parlare di "VdR Bassa, Media o Alta". Ad esempio, per quanto concerne il Settore Agricolo, alcune aziende svolgono prevalentemente, oltre all’attività di campo (produzione primaria), la cosìddetta “parte commerciale” (opificio dove conservare, lavorare e convogliare al trasporto il prodotto). Il Codice ATECO assegnato a quest’ultima tipologia di attività è il 46.3, che è ricompreso nelle attività a Rischio “Basso”, ma ciò non significa che di per sé l’attività nell’opificio non comporti rischi medi e/o elevati per i lavoratori. Per quanto riguarda la formazione del DL, quando ricopre ruolo di RSPP, e dei lavoratori, le Classi di Rischio sono richiamate nell’Accordo S-R del 21/12/2011 che definisce i percorsi formativi e, a seconda della Classe di Rischio, ne stabilisce la durata. Nell’esempio sopra riportato, seppur l’attività “commerciale” ricade nella Classe di Rischio “Basso”, non è detto che i lavoratori impiegati presso l’opificio di conservazione e lavorazione dei prodotti svolgano attività a basso rischio. A prescindere dalla classe di rischio dell’attività di riferimento (“commerciale”), i lavoratori devono seguire corsi di formazione che tengano conto dei rischi cui concretamente sono esposti nello svolgimento della mansione, a prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda (così come chiarito dall’Interpello n. 11/2013). Il discorso si estende anche al caso del DL che ricopre ruolo di RSPP. L’Accordo S-R del 07/07/2016 al punto 12.2 sancisce che un Datore di Lavoro, la cui attività è inserita tra le Classi di Rischio “Basso” (così come l’esempio della “commerciale” per il Settore Agricolo) deve integrare la propria formazione se all’interno della sua azienda, vi sono lavoratori che svolgono compiti che comportano un livello di rischio medio o alto.


Ing. Giuseppe Cacucci

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