giovedì 29 marzo 2018

Bando primo insediamento giovani: requisiti soggettivi


La partecipazione al presente Bando è riservata ai giovani che intendono insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda e che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a. età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti;
b. cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c. residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
d. possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, attestate da
almeno uno dei seguenti documenti:
- titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario;
- titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;
- esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno
due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore
agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale;
- attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione
professionale.

Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non disponga di adeguate capacità e competenze professionali, è ammesso alla partecipazione, a condizione che dichiari di impegnarsi ad acquisire tali capacità e competenze professionali – salve le condizioni necessarie a realizzare l’insediamento che devono sussistere come da successivi commi 4.2, 4.3, 4.4 - entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni. Tale dichiarazione di impegno, da adempiersi a pena di decadenza dal contributo, deve essere formalizzata , a pena di esclusione, nel piano aziendale.

4.2 Nelcasodiinsediamentoinimpresaindividuale,aifinidellastipuladell’atto di concessione delle agevolazioni, il soggetto richiedente dovrà insediarsi quale capo azienda in una impresa individuale che, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione della domanda alle agevolazioni, deve risultare, a pena di decadenza:
a. titolare di partita IVA in campo agricolo;
b. iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
c. iscritta al regime previdenziale agricolo.

4.3. Nel caso di insediamento in società agricola, al momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione, il soggetto richiedente deve risultarne socio e la società (di persone, capitali ovvero cooperativa) deve:
a. essere titolare di partita IVA in campo agricolo;
b. essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
c. avere per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo
2135 del codice civile;
d. recare la indicazione di “società agricola” nella ragione sociale o nella
denominazione sociale;
e. non essere assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale né
avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
f. avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di
soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti;
g. essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i
41 anni non compiuti.

4.4 Sempre con riferimento all’insediamento in società agricola, ai fini della stipula
dell’atto di concessione delle agevolazioni, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione, a pena di decadenza, il soggetto richiedente deve iscriversi al regime previdenziale agricolo, nonché assumere la responsabilità e la rappresentanza legale della società medesima – realizzando le condizioni di insediamento - ed esercitare sulla stessa pieno potere decisionale per almeno cinque anni dalla data di stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.

4.5 Lo statuto della società deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote tali da far venir meno, dalla data di ammissione alle agevolazioni e per tutta la vigenza dell’operazione fondiaria, i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni ovvero tali da comportare l’insorgere di alcuno dei criteri di esclusione di cui al successivo articolo 5.

Nessun commento:

Posta un commento