giovedì 12 aprile 2018

Società agricole, l’opzione catastale vale anche senza comunicazione


L’opzione per la tassazione catastale da parte di società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica agricola secondo i requisiti dettati dal decreto legislativo 99/2004 vale anche in caso di omessa comunicazione della scelta. Il “comportamento concludente” del contribuente che ha provveduto al pagamento delle imposte in applicazione del regime catastale e si impegna a presentare la dichiarazione dei redditi in conformità dell’opzione, secondo l’Agenzia delle Entrate, rende valida la scelta. E’ questo il senso della  risoluzione della stessa Agenziae n. 28/E dell’11 aprile, che risolve una pluralità di quesiti avanzati dalla società agricola istante.

La risoluzione precisa che resta ferma la sanzionabilità dell’omessa comunicazione dell’opzione, ma la comunicazione in parola riveste carattere esclusivamente formale e non compromette la possibilità di determinare il reddito così come previsto dalla tassazione catastale.

A prevalere – afferma l’Agenzia delle Entrate – ai fini della concreta attuazione del regime prescelto sono i comportamenti concludenti di carattere fiscale. La sanzione può essere ravveduta ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 471 del 18 dicembre 1997.

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